Servizio di Consulenza ed Operativo per lavori di Miglioramento della Classe Energetica delle case con Detrazione al 110% e Cessione del Credito.
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Cosa è previsto nel Decreto Rilancio: Ecobonus e Sismabonus rafforzati
Volendo andare nel dettaglio, il comma 1 riguarda la detrazione al 110% per la realizzazione di cappotto termico e riscaldamento centralizzato, realizzati su condomini oppure abitazioni unifamiliari adibite ad abitazione principale (si discute se estendere il beneficio anche ai lavori realizzati su seconde case). Il comma 2 rende applicabile il super sconto anche per tutte le ipotesi di ecobonus già previste dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e nei limiti di spesa per ognuna fissati dalla stessa norma. Tuttavia, ciò è sottoposto alla condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli di cui al comma 1 (quindi ad esempio si potrà godere del 110% anche per la sostituzione degli infissi laddove la stessa abitazione sia stata oggetto di realizzazione di cappotto termico).
Il comma 3 indica poi i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 2. Nel dettaglio, gli interventi:
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devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE). ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
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devono rispettare i requisiti minimi che dovranno essere stabiliti con i decreti che emaneranno il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (l’emanazione dovrebbe avvenire entro la metà di giugno).
Infine il comma 4 prevede la super detrazione anche per interventi antisismici. Il governo ha inserito nel decreto Rilancio un potenziamento della detrazione fiscale del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 “per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici”.
L’ecobonus al 110% e l’affine sismabonus sono contenuti – stando all’ultima bozza del decreto entrato in Consiglio dei ministri ieri sera – all’articolo 128 del testo. Recita la relativa relazione illustrativa che con esso “si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo“.
Lo sconto in fattura
Importante novità è infine quella che riguarda la possibilità di cedere il credito maturato alle banche. Per tali interventi, ha segnalato Palazzo Chigi, “in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta“.
In pratica, la grande novità è che il condominio potrà appaltare lavori per 100 e incassare un pari sconto dal fornitore, che incassa la liquidità (100) dalla banca girandole un credito fiscale da 110. I condomini avrebbero i lavori gratis, le imprese un pagamento sicuro dei lavori e per le banche – che attingono liquidità dall’eurosistema a condizioni senza precedenti – un margine del 10% spalmato in cinque anni.
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